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Sez. 1, Sentenza n. 1083 del 05/02/1997 (Rv. 502217 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | "Castelletto di sconto" e "fido per smobilizzo di crediti" - Rapporti con l'apertura di credito - Differenze - Facoltazione del cliente a disporre immediatamente di una somma di danaro - Esclusione - Impegno della Banca ad accettare, fino ad un'importo predeterminato, titoli per lo sconto - Sussistenza - Conseguenze - Influenza del "fido" sulla copertura del conto corrente bancario - Esclusione - Sufficienza ad escludere il carattere solutorio delle rimesse effettuate dal cliente, poi fallito - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502217-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Con il "castelletto di sconto" o con il cd. "fido per smobilizzo di crediti", a differenza di quanto avviene nell'apertura di credito, la banca non attribuisce al cliente la facoltà di disporre immediatamente di una somma di denaro, ma si impegna ad accettare per lo sconto, entro un ammontare predeterminato, i titoli che l'affidatario presenterà, sicché, nell'ipotesi indicata, il "fido" non rappresenta l'ammontare delle somme di cui il cliente può disporre (in quanto queste saranno determinate dall'entità degli accreditamenti effettuati a seguito delle singole operazioni di sconto), bensì il limite entro il quale la banca è tenuta ad accettare i titoli presentati dal cliente. Pertanto, l'esistenza di un "fido" per lo sconto di cambiali non può far ritenere "coperto" un conto corrente bancario, né può valere ad escludere il carattere solutorio delle rimesse effettuate dal cliente, poi fallito, su tale conto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 1853, Cod. Civ. art. 1858, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)