Sez. 1, Sentenza n. 54913 del 26/01/2016 Cc. (dep. 27/12/2016) Rv. 268484 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Annullamento di ordinanza di applicazione della semilibertà a condannato libero - Comunicazione al cancelliere del Tribunale di sorveglianza ex art. 107, comma 2, d.P.R. n. 230 del 2000 - Necessità - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di misure alternative alla detenzione, nel caso in cui la Corte di cassazione annulli l'ordinanza di applicazione della semilibertà ad un condannato libero, il relativo provvedimento, incidendo sulla esecuzione della pena, deve essere comunicato al cancelliere del Tribunale di sorveglianza, ai sensi dell' art. 107, comma secondo, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/2000 num. 2301 art. 107 com. 2, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)