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Sez. 1, Sentenza n. 37589 del 05/02/2016 Cc. (dep. 09/09/2016) Rv. 267600 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca con contestuale declaratoria di positiva espiazione dell'affidamento - Annullamento ex art. 620, comma 1 cod. proc. pen. in relazione all'art. 47, comma 11, Ord. Pen. - Comunicazione al cancelliere del Tribunale di sorveglianza ex art. 107, comma 2, d.P.R. n. 230 del 2000 - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267600-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, nel caso in cui la Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620, comma, 1 cod. proc. pen. in relazione all'art. 47, comma undicesimo, Ord. Pen., annulli l'ordinanza di revoca, limitatamente alla declaratoria della positiva espiazione dell'affidamento, il relativo provvedimento, implicando la revoca "ex tunc" della misura ed incidendo sulla pena in esecuzione, deve essere comunicato al cancelliere del Tribunale di sorveglianza, ai sensi dell' art. 107, comma secondo, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 com. 1 lett. L, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 107 com. 2, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)