Sez. U, Ordinanza n. 26967 del 22/12/2009 (Rv. 610635 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE | Decisione sulla giurisdizione - Appello - Dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione e conferma della decisione sulla questione pregiudiziale - Conseguenze - Ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione - Inammissibilità.
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE
E inammissibile il ricorso per cassazione contro la decisione del giudice amministrativo di secondo grado (nella specie, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia) che, pur avendo dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto avverso la decisione di primo grado, abbia nel contempo deciso la questione di giurisdizione in senso sfavorevole al ricorrente, sul punto confermando la sentenza del Tribunale amministrativo regionale, atteso che - per quanto in generale la decisione circa l'ammissibilità dell'atto di gravame si ponga come pregiudiziale, dal punto di vista logico-giuridico, rispetto alla questione di giurisdizione - la pronuncia di inammissibilità dell'appello, comunque, comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, comprensiva della statuizione sulla giurisdizione, così precludendo ogni ulteriore doglianza su tale aspetto dinanzi alle Sezioni Unite.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 23 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)