Sez. 1, Sentenza n. 27596 del 28/12/2006 (Rv. 593795 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ | Questione sull'ammissibilità - Pregiudizialità - Verifica della ritualità del procedimento di primo grado - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ
L'inammissibilità dell'impugnazione deve essere rilevata pregiudizialmente dalla corte d'appello, che pertanto non può procedere alla verifica della ritualità del procedimento di primo grado (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello che, anziché rilevare pregiudizialmente il difetto di legittimazione del Comune, intervenuto nel giudizio sulla decadenza dalla carica elettorale o sulla ineleggibilità, ad impugnare la sentenza di primo grado, aveva dichiarato improcedibile il ricorso elettorale per essere stato tardivamente proposto davanti al giudice di primo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)