Sez. L, Sentenza n. 706 del 02/02/1990 (Rv. 465113 - 01)
NEGOZI GIURIDICI - FRA VIVI, PER CAUSA DI MORTE - NEGOZI MORTIS CAUSA - REGOLE SULL'INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI - APPLICABILITÀ - LIMITI.**
NEGOZI GIURIDICI - FRA VIVI, PER CAUSA DI MORTE - NEGOZI MORTIS CAUSA - REGOLE SULL'INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI - APPLICABILITÀ - LIMITI.**
Le regole ermeneutiche dettate in materia contrattuale, applicabili anche ai negozi mortis causa, la cui caratteristica unipersonale esige una più penetrante ricerca della volontà del testatore e l'attribuzione ad essa di una più intensa efficacia, costituiscono mezzi sussidiari di interpretazione che vanno applicati soltanto quando sussistano dubbi sul significato delle dichiarazioni, non formulate con precisione ed espresse in termini ambigui, impropri o inadeguati. (Conf 1850/80, mass n 405472, prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 587, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)