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Sez. 4, Sentenza n. 520 del 24/02/1969 Ud. (dep. 13/06/1969) Rv. 111835 - 01

REATO - ESTINZIONE(CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - PLURALITA DI OMICIDI COLPOSI - TERMINE DI PRESCRIZIONE - COMPUTO.*
Stato
decisa il 1969-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/111835-01

REATO - ESTINZIONE(CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - PLURALITA DI OMICIDI COLPOSI - TERMINE DI PRESCRIZIONE - COMPUTO.*

In caso di pluralita di omicidi colposi commessi con unica Azione la unificazione dei vari reati apportata dall'art.1 della legge 11 maggio 1966, n.296 attiene soltanto alla applicazione della pena mentre ogni reato conserva la propria autonomia. Per conseguenza, il termine di prescrizione va computato in relazione alla pena massima di cinque anni di reclusione previsto per ogni singolo omicidio e non gia alla pena di anni dodici stabilita per la pluralita di omicidi colposi dell'art.589 modificato dalla suddetta legge. (Conf.102847, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 11/05/1966 num. 296 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)