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Sez. 1, Sentenza n. 6247 del 18/03/1982 Ud. (dep. 24/06/1982) Rv. 154364 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E LA INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - MORTE DI PIÙ PERSONE - APPLICAZIONE DEL TERZO COMMA DELL'ART. 589 COD. PEN. - UNIFICAZIONE AI SOLI FINI DELLA PENA - TERMINE DI PRESCRIZIONE - COMPUTO.*
Stato
decisa il 1982-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154364-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E LA INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - MORTE DI PIÙ PERSONE - APPLICAZIONE DEL TERZO COMMA DELL'ART. 589 COD. PEN. - UNIFICAZIONE AI SOLI FINI DELLA PENA - TERMINE DI PRESCRIZIONE - COMPUTO.*

In caso di pluralità di omicidi colposi, commessi con un'unica Azione, l'unificazione dei vari reati ai sensi dell'art. 589, terzo comma cod. pen., così come modificato dall'art. 1 legge 11 maggio 1966 n. 296, riguarda soltanto l'applicazione della pena, mentre ogni reato conserva per il resto la propria autonomia. Ne consegue che, ai fini della maturata prescrizione, il relativo termine va computato in relazione alla pena massima di cinque anni di reclusione prevista per ogni singolo omicidio e non già a quella massima di anni dodici, stabilita nel citato comma dell'art. 589 cod. pen.. (fattispecie in cui vi è stata condanna per omicidio colposo con concessione delle attenuanti generiche, e conseguente diminuzione della pena). (V mass n 143158; (V mass n 142823; (V mass n 129325; (V mass n 111835).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 589 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1966 num. 296 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)