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Sez. 2, Sentenza n. 150 del 19/01/1985 (Rv. 438357 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - CONDIZIONE - ILLECITA - IN GENERE - CONDIZIONE DI CONTRARRE MATRIMONIO - VALIDITÀ - CONDIZIONE DI NON CONTRARRE MATRIMONIO CON PERSONA DETERMINATA - VALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1985-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438357-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - CONDIZIONE - ILLECITA - IN GENERE - CONDIZIONE DI CONTRARRE MATRIMONIO - VALIDITÀ - CONDIZIONE DI NON CONTRARRE MATRIMONIO CON PERSONA DETERMINATA - VALIDITÀ.*

Per il combinato disposto degli artt. 636 e 785 cod. civ. non incorre nella illiceità della condizione, che impedisce le prime nozze o le ulteriori, la condizione di contrarre matrimonio apposta dal testatore alle attribuzioni fatte all'erede e neppure la condizione di non contrarre matrimonio con persona determinata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 636, Cod. Civ. art. 785

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)