Sez. 3 - , Ordinanza n. 23068 del 25/07/2022 (Rv. 665402 - 01)
BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI - STATO - IN GENERE | Anticipazione di cassa - Pignoramento delle singole rimesse - Esclusione - Pignoramento del saldo positivo - Necessità - Fondamento. CONTRATTI BANCARI - ANTICIPAZIONE BANCARIA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DIRITTI DELLA BANCA - IN GENERE - In genere.
BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI - STATO - IN GENERE
L'anticipazione di cassa è assimilabile all'apertura di credito ex art. 1842 c.c., il che esclude che le singole rimesse individuino altrettante obbligazioni cui corrispondano diritti di credito pignorabili e, come tali, assegnabili; di contro, il pignoramento e l'assegnazione devono attingere il saldo positivo dell'anticipazione, stante l'unitarietà del rapporto, che non permette di scindere per utilità creditorie distinte i prelievi, le rimesse e i diritti di erogazione, corrispondenti, questi ultimi ad affidamenti.
Cod. Civ. art. 1842
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)