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Sez. U, Sentenza n. 2949 del 07/05/1981 (Rv. 413493 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE - PER L'ESERCIZIO DI PUBBLICI TRASPORTI - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - COLLOCAMENTO A RIPOSO ANTICIPATO IN FORZA DEI BENEFICI COMBATTENTISTICI - PROVVEDIMENTO DELL'AZIENDA CONCERNENTE L'ASSEGNAZIONE DEL DIPENDENTE IN UN DETERMINATO CONTINGENTE ANNUALE PER DETTO ESODO - IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL DIPENDENTE MEDESIMO, RICHIEDENTE UNA DIVERSA DECORRENZA DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO - LIMITAZIONI O DEROGHE ALLA PREDETTA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413493-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE - PER L'ESERCIZIO DI PUBBLICI TRASPORTI - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - COLLOCAMENTO A RIPOSO ANTICIPATO IN FORZA DEI BENEFICI COMBATTENTISTICI - PROVVEDIMENTO DELL'AZIENDA CONCERNENTE L'ASSEGNAZIONE DEL DIPENDENTE IN UN DETERMINATO CONTINGENTE ANNUALE PER DETTO ESODO - IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL DIPENDENTE MEDESIMO, RICHIEDENTE UNA DIVERSA DECORRENZA DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO - LIMITAZIONI O DEROGHE ALLA PREDETTA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*

La giurisdizione del giudice ordinario, nelle controversie inerenti al rapporto di lavoro con il personale di un'azienda municipalizzata per l'Esercizio di pubblici trasporti, in applicazione degli artt 1 e 10 del RD 8 gennaio 1931 n 148 ed in considerazione della natura privatistica del rapporto stesso, non trova limitazioni o deroghe, nei confronti della giurisdizione di legittimita del giudice amministrativo, per il caso in cui un dipendente, richiesto il collocamento a riposo anticipato in forza dei benefici riconosciuti agli ex combattenti, insorga avverso il provvedimento con cui l'azienda lo ha assegnato in un determinato contingente annuale per detto esodo, chiedendo una diversa decorrenza del collocamento a riposo, atteso che tale provvedimento, ancorche adottato nei confronti di una pluralita di soggetti, non configura espressione di un potere pubblicistico e discrezionale di autorganizzazione, ma integra un atto dovuto e vincolato, secondo criteri direttamente fissati dalla legge in relazione al gia esistente ordinamento interno del datore di lavoro (DL 8 luglio 1974 n 261, convertito con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974 n 355), che opera nell'ambito di ciascun rapporto di lavoro e delle posizioni di diritto soggettivo ad esso inerenti. (V 1199/79, mass n 397419).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 261 art. 1 CORTE COST., Legge 14/08/1974 num. 355 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)