diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 11720 del 29/11/2019 Ud. (dep. 09/04/2020) Rv. 279042 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - VIOLENZA SULLE COSE | Presupposti - Manomissione delle difese apprestate dall'uomo mediante forzatura - Necessità - Mera manipolazione senza alcun guasto - Sufficienza - Esclusione – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279042-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - VIOLENZA SULLE COSE

In tema di furto, l'aggravante della violenza, integrante la circostanza di cui all'art. 625, n. 2), cod. pen., si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di ripristino, cosicché essa non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determina una manomissione ma si risolve in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di appello che aveva riconosciuto l'aggravante in un caso di effrazione di un nastro di nylon che impediva l'accesso ad un locale, senza però verificare se esso fosse stato strappato o semplicemente sollevato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)