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Sez. 4, Sentenza n. 40457 del 26/09/2002 Ud. (dep. 29/11/2002) Rv. 223199 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Differenza dal furto aggravato dal mezzo fraudolento -Elemento causale prevalente- Nella truffa: inganno - Nel furto: impegno di energia fisica- Fattispecie: sottrazione di merce in supermercato.
Stato
decisa il 2002-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223199-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE

L'elemento differenziale tra il furto aggravato dal mezzo fraudolento e la truffa, nei quali coesistono i due elementi modali della 'vis' e della 'fraus', va ricercato nell'elemento causale prevalente nella fattispecie concreta. Tale elemento consiste in un'espressione di energia fisica nei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose e alle persone, e nell'inganno nei delitti contro il patrimonio mediante frode. Ne consegue che l'occultamento di un oggetto in una confezione contenente originariamente un altro oggetto di minor valore, così da corrispondere un minor prezzo all'operatore di cassa di un supermercato, va qualificato come truffa, in quanto è l'artificio e non l'appropriazione mediante violenza sulla cosa l'elemento causale prevalente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 2, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)