Sez. 6, Sentenza n. 16508 del 27/05/2020 Cc. (dep. 29/05/2020) Rv. 278962 - 02
PENA - PENE ACCESSORIE - INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI | Durata dell’interdizione dai pubblici uffici ex art. 317-bis cod. pen. – Determinazione – Applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. – Necessità – Conseguenze.
PENA - PENE ACCESSORIE - INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI
In tema di pene accessorie, il giudice è tenuto a determinare la durata dell'interdizione dai pubblici uffici, in caso di condanna per uno dei delitti di cui all'art. 317-bis cod. pen., modulandola in correlazione al disvalore del fatto di reato e alla personalità del responsabile ai sensi dell'art. 133 cod. pen., sicchè la stessa non deve necessariamente essere pari alla durata della pena principale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 37 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 317 bis PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)