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Sez. 1, Sentenza n. 11107 del 10/11/1997 Ud. (dep. 03/12/1997) Rv. 209165 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - FATTO DIVERSO | Modifica dell'imputazione per immutazione del fatto - Contestazione all'imputato - Necessità a pena di nullità - Erronea qualificazione giuridica del fatto - Obbligo di correzione da parte del giudice - Sussistenza - Fattispecie: apertura di esercizio pubblico senza la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza.
Stato
decisa il 1997-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209165-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - FATTO DIVERSO

In tema di contestazione del fatto, mentre la immutazione del fatto deve essere contestata all'imputato a pena di nullità (in forza dell'art. 521, comma secondo, c.p.p. in relazione all'art. 522 stesso codice), la erronea qualificazione giuridica del fatto deve, invece, sempre essere corretta dal giudice che è tenuto a dare al fatto contestato la esatta "definizione giuridica" (in virtù dell'art. 521, comma primo, c.p.p.. per il giudizio di primo grado, e dell'art. 597 c.p.p. per l'appello). (Nel caso in esame, dalla imputazione risultava che il "fatto" contestato configurava non la fattispecie già prevista dall'art. 665 c.p., che presuppone l'apertura di un esercizio pubblico senza la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, ma quella diversa regolata dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962 n. 283 che punisce, invece, l'esercizio di stabilimenti destinati alla preparazione, confezione e commercio di sostanze alimentari - e quindi anche l'esercizio di bar - senza la "autorizzazione sanitaria". La Suprema Corte ha annullato con rinvio l'impugnata sentenza, osservando, in linea con il principio di cui in massima, che il Pretore avrebbe dovuto qualificare il "fatto" come violazione dell'art. 2 della citata legge n.283/62 e procedere al giudizio di merito onde accertare se, sulla base delle risultanze processuali, potesse o meno ritenersi integrata la ipotesi contravvenzionale indicata dal P.M.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 522, Legge 30/04/1962 num. 283 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)