Sez. 1, Sentenza n. 9958 del 27/10/1997 Ud. (dep. 05/11/1997) Rv. 208935 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - FATTO DIVERSO | Nozione di "fatto diverso" - Modifica dell'imputazione e contestazione da parte del P.M. per "fatto diverso" - Legittimità - Sussistenza - "Fatto nuovo" - Significato - "Fatto nuovo" ritenuto in sentenza - Mancata correlazione tra fatto contestato e sentenza - Sussistenza - Fattispecie: reato di associazione per delinquere di stampo mafioso in relazione al quale è stata ritenuta legittima la contestazione del P.M. ai sensi dell'art.516 c.p.p. per modifica dell'imputazione trattandosi di "fatto diverso".
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - FATTO DIVERSO
Si ha mancata correlazione tra fatto contestato e sentenza - o nullità della sentenza per difetto di contestazione - quando vi sia stata una immutazione tale da determinare uno "stravolgimento" dell'imputazione originaria: quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi cioè, rispetto a quello contestato, in rapporto di ontologica eterogeneità o incompatibilità, nel senso che viene a realizzarsi una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato posto in tal modo di fronte ad un fatto "nuovo", rispetto al quale non ha alcuna possibilità di effettiva difesa. La modifica dell'imputazione di cui all'art.516 cod.proc.pen. presuppone, invece, un fatto in relazione al quale le emergenze dibattimentali rendano necessaria soltanto una puntualizzazione della ricostruzione degli elementi essenziali del reato o dei suoi riferimenti spazio-temporali. La nozione di fatto "diverso", adottata nella citata norma, deve essere intesa in senso materiale e naturalistico, con riferimento non solo al fatto storico che, pur integrando una diversa imputazione, resti invariato, ma anche al fatto che abbia connotati materiali parzialmente difformi da quelli descritti nel decreto che dispone il giudizio; mentre la locuzione "fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio", di cui al successivo art.518, concerne un accadimento del tutto difforme ed autonomo, per le modalità essenziali dell'azione o per l'evento, rispetto a quello originariamente contestato. Ne consegue che in materia di associazione per delinquere di stampo mafioso, costituisce non fatto "nuovo" bensì fatto "diverso" - per il quale è ammessa la modifica dell'imputazione e la conseguente legittima contestazione da parte del P.M. a norma dell'art.516 cod.proc.pen. - la mera estensione quantitativa dell'articolazione soggettiva dell'organizzazione, dei reati-fine oggetto del programma criminoso e dell'ambito spazio-temporale di operatività della organizzazione stessa: trattasi, infatti, di arricchimento, puntualizzazione e specificazione della ricostruzione materiale del fatto descritto nell'originaria imputazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 518 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 518 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 522
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)