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Sez. L, Sentenza n. 15821 del 13/08/2004 (Rv. 576508 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Previdenza complementare - Accesso - Condizioni - Art. 15 comma quinto legge n. 335 del 1995 - Retroattività - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576508-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE

L'art. 18, comma ottavo quinquies, D.Lgs. 21 aprile 1994 n. 124, quale introdotto dall'art. 15, comma quinto, legge 8 agosto 1995 n. 335, che prevede l'accesso alle prestazioni di anzianità e di vecchiaia assicurate dalle forme di previdenza complementare è subordinato alla liquidazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ha carattere innovativo senza efficacia retroattiva e trova applicazione alle fattispecie realizzatesi, quanto ai requisiti di età e contributivi, a partire dalla data della sua entrata in vigore (17 agosto 1995), mentre per le fattispecie completate prima di tale data trova la sua applicazione la disciplina precedente, operante dopo il venir meno della temporanea sospensione della sua applicabilità prevista dall'art. 13 legge 23 dicembre 1994 n. 724, poi prorogata dall'art. 3 D.L. 30 giugno 1995 n. 262.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/04/1994 num. 124 art. 18 com. 8 n. 5, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 15 com. 5 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 30/06/1995 num. 262

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)