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Sez. L, Sentenza n. 24718 del 24/11/2005 (Rv. 585636 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Previdenza complementare - Accesso - Condizioni - Art. 15 legge n. 335 del 1995 - Retroattività - Fondamento - Dubbi di legittimità costituzionale - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585636-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE

La regola introdotta dall'art. 15 della legge 8 agosto 1995 n. 335 (che ha aggiunto il comma 8 quinquies, all'art. 18, del d.lgs. n. 124 del 1993 recante disciplina delle forme pensionistiche complementari), per cui l'accesso alle prestazioni di anzianità e di vecchiaia assicurate dalle forme di previdenza complementare è subordinato alla liquidazione del trattamento pensionistico obbligatorio, trova applicazione anche per le fattispecie completate prima della sua entrata in vigore ed assoggettate alla sospensione di cui all'art. 13, comma 1 della legge n.724 del 1994, atteso che la legge n.335 del 1995, oltre a recare disposizioni innovative destinate ad operare "de futuro", provvede a regolare anche le pensioni di anzianità, obbligatorie e integrative, che avevano subito il blocco, rendendole compatibili con il nuovo sistema di riordino. Tale ricostruzione del complesso quadro di riferimento si conforma ai principi costituzionali: non viola il principio dell'affidamento, ben potendo il legislatore adottare norme, modificatrici della disciplina dei rapporti di durata, in senso sfavorevole per i beneficiari, purché dette disposizioni non trasmodino in un regolamento irragionevole di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti (v. Corte cost. n.393 del 2000, con riferimento ad analoga disposizione in materia di pensione integrativa ex art. 59, comma 3, legge n.449 del 1997); la regolamentazione retroattiva introdotta dalla legge n.608 del 1966, che ha fatto salvi gli effetti del decreto-legge n.262 del 1995 non convertito, si conforma al terzo comma dell'art. 77 della Costituzione, che abilita il legislatore a dettare una regolamentazione retroattiva dei rapporti senza porre altri limiti se non quelli rappresentati dal rispetto delle altre norme e principi costituzionali; infine, in via di principio, la riserva di legge non esclude affatto la legittimità costituzionale di una disciplina retroattiva dei rapporti (v. legge Cost. n. 89 del 1966).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Costituzione art. 77, Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 18 com. 8 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 15 com. 5 CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 30/06/1995 num. 262

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)