Sez. U, Sentenza n. 1381 del 06/05/1972 (Rv. 357959 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE SPETTANTE A UN DIPENDENTE STATALE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA SOTTO FORMA DI AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE SPETTANTE A UN DIPENDENTE STATALE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA SOTTO FORMA DI AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - IRRILEVANZA.*
La controversia relativa alla Determinazione dell'importo delle retribuzioni spettanti a un impiegato statale, anche se la pretesa sia fatta valere sotto il profilo del risarcimento del danno, rientra nella giurisdizione esclusiva del consiglio di stato e non puo, quindi, essere proposta davanti all' autorita giudiziaria ordinaria, poiche, ai fini della Determinazione della giurisdizione, deve aversi riguardo al contenuto sostanziale dell'Azione e non alla qualificazione ad essa data dall'attore.*
Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)