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Sez. 3, Sentenza n. 4036 del 05/12/1975 (Rv. 378333 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - INAPPLICABILITA - LIMITI - POTERI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1975-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378333-01

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - INAPPLICABILITA - LIMITI - POTERI DEL GIUDICE.*

In tema di opposizione agli Atti esecutivi, il giudice non puo sospendere l'esecuzione forzata, come e invece previsto per la opposizione all'esecuzione dall'art 624 cod proc civ, salva la facolta discrezionale di valutazione dell'ulteriore svolgimento e corso dell'Azione esecutiva, per la quale puo dare provvedimenti necessari e indilazionabili, in guisa da impedire il compimento dell'atto esecutivo successivo a quello impugnato o di quello stesso della cui impugnazione si tratta. (V 4078/68, mass n 337724).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)