diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1919 del 03/04/1979 (Rv. 398311 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398311-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - INAMMISSIBILITA.*

In tema di opposizione agli Atti esecutivi il giudice non puo sospendere l'esecuzione forzata - come e invece previsto per la opposizione all'esecuzione dall'art 624 cod proc civ - salva restando la facolta discrezionale di valutare l'ulteriore svolgimento e corso dell'Azione esecutiva, per la quale puo dare i provvedimenti necessari e indilazionabili, in guisa da impedire il compimento dell'atto esecutivo successivo a quello impugnato, o di quello stesso della cui impugnazione si tratta. (Conf 4036/75, mass n 378333; (Conf 948/74, mass n 368863; (Conf 1549/72, mass n 358255).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)