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Sez. 5, Sentenza n. 1046 del 22/11/1972 Ud. (dep. 06/02/1973) Rv. 123119 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - ASSEGNO NON TRASFERIBILE - FALSITA IN ASSEGNO NON TRASFERIBILE - COSTITUISCE FALSITA IN SCRITTURA PRIVATA.*
Stato
decisa il 1972-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/123119-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - ASSEGNO NON TRASFERIBILE - FALSITA IN ASSEGNO NON TRASFERIBILE - COSTITUISCE FALSITA IN SCRITTURA PRIVATA.*

La girata per l'incasso di un assegno o in genere di un titolo di credito non trasferibile, equivale ad un mandato di pagamento che blocca e ferma il titolo nelle mani del banchiere mandatario il quale non puo trasmetterlo ad altri. Pertanto la falsificazione di un assegno non trasferibile integra il reato di falsita in scrittura privata e non quello di cui all'art 491 cod pen. (Conf 101043, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 491, Cod. Pen. art. 485, Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)