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Sez. 3, Sentenza n. 65 del 17/01/1966 Ud. (dep. 01/04/1966) Rv. 101043 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN DOCUMENTI EQUIPARATI AGLI ATTI PUBBLICI - IN ASSEGNO CIRCOLARE O BANCARIO - ASSEGNO MUNITO DI CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITA - MANCANZA DELLA FUNZIONE DI CIRCOLAZIONE - NON CONFIGURABILITA DELL'IPOTESI PREVISTA DALL'ART 491 COD PEN.*
Stato
decisa il 1966-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/101043-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN DOCUMENTI EQUIPARATI AGLI ATTI PUBBLICI - IN ASSEGNO CIRCOLARE O BANCARIO - ASSEGNO MUNITO DI CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITA - MANCANZA DELLA FUNZIONE DI CIRCOLAZIONE - NON CONFIGURABILITA DELL'IPOTESI PREVISTA DALL'ART 491 COD PEN.*

La clausola 'non trasferibilè, che puo essere apposta ad un assegno circolare, come all'assegno bancario (artt 43 e 86 del RD 21 dicembre 1933, n 1736), immobilizza il titolo nelle mani del portatore e lo trasforma in un titolo la cui proprieta puo essere alienata soltanto mediante cessione, ferma restando - se la clausola e stata apposta da un girante - la natura di titolo all'ordine rispetto ai giranti anteriori. Tuttavia, se la clausola e apposta dall'istituto emittente o dal prenditore, l'assegno assume una fisionomia del tutto particolare, perche, delle due funzioni tipiche dell'assegno in esame - quella di legittimazione e quella di circolazione - esso e atto a compiere soltanto la prima. In tal caso, venuta meno la destinazione alla circolazione, l'assegno manca dell'attributo su cui e fondata l'equiparazione all'atto pubblico, ai fini della configurazione della falsita ex art 491 cod pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 491

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)