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Sez. L, Sentenza n. 2490 del 10/03/1987 (Rv. 451639 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1987-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451639-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - ESTREMI.*

Affinché un evento lesivo possa considerarsi accaduto in occasione di lavoro - e quindi, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, compreso nell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - non è sufficiente un collegamento meramente marginale o indiretto con l'attività lavorativa della assicurato, né un semplice rapporto di coincidenza cronologica o topografica, ma occorre che le prestazioni lavorative ed il sinistro siano legati da un nesso di derivazione eziologica, nel senso che l'evento dipenda dal rischio inerente ad un atto intrinseco a quelle prestazioni o, comunque, strettamente connesso col compimento delle medesime. (Conf 4000/85, mass n 441521).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)