Sez. 2, Sentenza n. 314 del 09/01/2013 (Rv. 624591 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - MODIFICAZIONE OD ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - RESPONSABILITÀ LIMITATA DEL VENDITORE | Modifica convenzionale della portata della garanzia per evizione - Effetti - Esonero del venditore dal pagamento di qualsiasi indennizzo al di fuori della restituzione del prezzo - Configurabilità della vendita come negozio aleatorio a rischio e pericolo del compratore - Esclusione - Obbligo del venditore di rimborsare le spese - Sussistenza - Fondamento.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - MODIFICAZIONE OD ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - RESPONSABILITÀ LIMITATA DEL VENDITORE
La vendita in cui sia stato convenzionalmente modificato il contenuto della garanzia per evizione, esonerandosi il venditore, pur tenuto alla restituzione del prezzo, dal pagamento di qualsiasi tipo di indennizzo, mantiene il proprio carattere commutativo e non è configurabile come un negozio aleatorio a rischio e pericolo del compratore. Ne consegue che, per effetto della pattuizione di siffatta diminuzione della garanzia, il venditore è esentato dal risarcimento dei danni, ma, ai sensi dell'art. 1488, primo comma, cod. civ., non è liberato dall'obbligo, oltre che di restituire il prezzo pagato, di rimborsare le spese accessorie alla stipulazione dell'atto e non ripetibili.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1488
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)