Sez. 2, Sentenza n. 3196 del 26/11/1973 (Rv. 367016 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - ACTIO QUANTI MINORIS - DIFFERENZE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - ACTIO QUANTI MINORIS - DIFFERENZE.*
La garanzia per evizione (artt 1483, 1484 cod civ) e quella per l'esistenza di oneri o diritti reali o personali di terzi sulla cosa venduta (art 1489 cod civ), si differenziano, oltre che per i distinti presupposti su cui si fondano, anche per la diversa disciplina delle relative azioni: invero, nel caso di evizione totale o parziale la responsabilita del venditore non e esclusa dal semplice fatto che al compratore fosse nota l'esistenza del diritto del terzo sulla cosa ed il conseguente pericolo di evizione e sussiste sempre per il venditore - salvo il caso di vendita convenuta a rischio e pericolo del compratore (art 1488 cod civ) - l'Obbligo di restituire il prezzo pagato e di rimborsare le spese, anche se sia stata pattuita l'esclusione dalla garanzia; nell'ipotesi prevista dall'art 1489 cod civ, invece, l'esperibilita dell'Azione e subordinata alla condizione che la denunciata limitazione qualitativa del diritto acquistato derivi dall'esistenza di diritti od oneri non apparenti o non dichiarati nel contratto e non altrimenti noti al compratore. (V 2440/70, mass n 348691; 1240/70, mass n 346899).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1484, Cod. Civ. art. 1489
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)