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Sez. 2, Sentenza n. 392 del 09/02/1973 (Rv. 362351 - 01)

VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA - VENDITA IMMOBILIARE - INDIVIDUAZIONE DELLA VOLONTA CONTRATTUALE E DELL'IMMOBILE VENDUTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362351-01

VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA - VENDITA IMMOBILIARE - INDIVIDUAZIONE DELLA VOLONTA CONTRATTUALE E DELL'IMMOBILE VENDUTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'indagine del giudice di merito, intesa all'accertamento della volonta delle parti nei trasferimenti immobiliari ed alla reale consistenza dei fondi alienati, se compiuta nel rispetto del fondamentale criterio ermeneutico di cui al primo comma dell'art 1362 cod civ e se sorretta da motivazione immune da vizi logici, e incensurabile in Sede di legittimita. (Conf 578/71, mass n 350287; 3000/1969, mass n 342888).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1537, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)