Sez. 5 - , Ordinanza n. 8485 del 06/05/2020 (Rv. 657622 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI | Dazi - Regime del perfezionamento passivo - Dichiarazione erronea - Onere prova a carico del contribuente - Contenuto - Finalità - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI
In caso di ricorso al perfezionamento passivo, il debitore dell'obbligazione doganale, che abbia reso una dichiarazione di esportazione temporanea o di reimportazione erronea, ha l'onere di dimostrare che questa non ha avuto incidenza sul corretto funzionamento del predetto regime doganale, occorrendo a tale fine che le autorità doganali possano comunque constatare l'inesattezza del contenuto dei pertinenti documenti doganali e procedere alla corretta classificazione delle merci attraverso la prova della loro natura reale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che, nel riconoscere l'esenzione dai dazi all'importazione nonostante l'erronea indicazione dei codici delle merci, aveva valorizzato l'assenza di intento fraudolento in capo al contribuente, senza verificare le conseguenze sul corretto funzionamento del regime di perfezionamento).
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 10/12/1992 num. 2913 art. 145, Regolam. Consiglio CEE 10/12/1992 num. 2913 art. 150, Regolam. Consiglio CEE 10/12/1992 num. 2913 art. 151, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)