Sez. 5 - , Sentenza n. 25057 del 08/10/2019 (Rv. 655405 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI | Regime di perfezionamento passivo - Natura agevolativa - Conseguenze - Finalità antielusive - Voci doganali - Inclusione negli elenchi dei prodotti compensatori autorizzati al suddetto regime - Necessità - Contestazione - Onere della prova - Contenuto.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI
In tema di dazi doganali, il regime di perfezionamento passivo, avendo contenuto agevolativo per l'operatore economico che ne beneficia, impone che, onde evitare frodi od abusi, le voci doganali delle merci dichiarate rientrino negli elenchi dei prodotti compensativi autorizzati sicché, in caso di contestazione, incombe sul debitore dell'obbligazione doganale l'onere di dimostrare che la dichiarazione erronea di esportazione temporanea è priva di conseguenze sul corretto funzionamento del predetto regime, fornendo la prova che i prodotti compensatori sono il risultato della lavorazione delle merci in esportazione temporanea.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 145, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 150, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 151, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)