Sez. 6, Sentenza n. 4077 del 20/11/1989 Ud. (dep. 21/03/1990) Rv. 183813 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - INDULTO - QUESTIONE NON ESAMINATA DAL GIUDICE DI MERITO - RICORRIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - APPLICABILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - SUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - INDULTO - QUESTIONE NON ESAMINATA DAL GIUDICE DI MERITO - RICORRIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - APPLICABILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - SUSSISTENZA.*
L'omessa applicazione dell'indulto in Sede di cognizione può costituire motivo di ricorso per Cassazione solo se il giudice abbia preso in esame la relativa questione e l'abbia disattesa, potendo la parte, negli altri casi, riproporre la questione in Sede di esecuzione. (V mass n 170674 ed ivi citate; (Conf mass n 170438 ed ivi citata; (Conf mass n 167440 ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 591 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 593
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)