Sez. 1, Sentenza n. 546 del 05/10/1984 Ud. (dep. 16/01/1985) Rv. 167440 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - INDULTO - OMESSA PRONUNCIA DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACABILITÀ - CONDIZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - INDULTO - OMESSA PRONUNCIA DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACABILITÀ - CONDIZIONE.*
L'omessa pronuncia, da parte del giudice di merito, circa la applicazione dell'indulto alla pena irrogata, non può costituire causa di nullità della sentenza, e, correlativamente, motivo di ricorso per Cassazione, perché tale causa di Estinzione della pena può essere fatta valere nella più opportuna Sede di esecuzione, a meno che il giudice "a quo" abbia espressamente rifiutato l'applicazione di tale beneficio. (Conf mass n 156954; (Conf mass n 152300 e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 591 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 593
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)