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Sez. 2, Sentenza n. 240 del 09/02/1963 (Rv. 260323 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - PROVA E VALUTAZIONE DEL DANNO - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - CONTRIBUTI - MANCATO VERSAMENTO- RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - RISARCIMENTO DEI DANNI - PRIVAZIONE DELLE PRESTAZIONI- PRESUPPOSTO - PROVA DELLA MANCATA CORRESPONSIONE DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL'ISTITUTO PREVIDENZIALE - NON NECESSITA.*
Stato
decisa il 1963-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260323-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - PROVA E VALUTAZIONE DEL DANNO - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - CONTRIBUTI - MANCATO VERSAMENTO- RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - RISARCIMENTO DEI DANNI - PRIVAZIONE DELLE PRESTAZIONI- PRESUPPOSTO - PROVA DELLA MANCATA CORRESPONSIONE DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL'ISTITUTO PREVIDENZIALE - NON NECESSITA.*

Perche possa farsi luogo al risarcimento del danno per omesso versamento dei contributi alle istituzioni di previdenza e di assistenza, occorre che, in conseguenza della omissione, in cui il datore di lavoro e incorso, anche se colposamente, il prestatore di lavoro sia stato privato delle prestazioni alle quali avrebbe avuto dirittò il che puo verificarsi solo nei casi in cui la erogazione delle prestazioni non e retta dal principio della automaticita. Per altro non si richiede che il prestatore di lavoro fornisca la prova del rifiuto dello istituto previdenziale e aggiornarne la sua posizione assicurativa o a corrispondergli le prestazioni.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)