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Disciplina dell'imposta di registro

Testo vigente

Art. 17 Effetti della registrazione

1. La registrazione attesta l'esistenza degli atti, attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a norma dell'art. 2704 del codice civile e ne assicura la conservazione. L'ufficio del registro conserva gli originali e le copie trattenute ai sensi dell'art. 16 e, trascorsi dieci anni, li trasmette all'archivio notarile, ad eccezione delle denuncie di contratti verbali che vengono distrutte.

2. Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione e' stata eseguita, l'ufficio del registro rilascia copia delle scritture private, delle denuncie e degli atti formati all'estero dei quali sia ancora in possesso, nonche' delle note di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone puo' avvenire soltanto su autorizzazione del pretore competente.

Art. 18 Denuncia di eventi successivi alla registrazione

1. L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di un evento che a norma degli articoli 23, 26, 33 e 34 dia luogo ad ulteriore liquidazione d'imposta devono essere denunciati entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse e' stata chiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono.

2. Il termine di cui al precedente comma e' elevato a sessanta giorni se l'evento dedotto in condizione e' connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona.

3. Per gli aumenti di capitale di cui all'ultimo comma dell'art. 26 e per le emissioni di obbligazioni o di altri titoli di credito in serie la denuncia deve essere presentata, anziche' nel termine stabilito dal primo comma, entro sei mesi dalla data della relativa deliberazione, limitatamente alle quantita' sottoscritte o collocate in tale periodo, o di bimestre in bimestre per quelle intervenute successivamente.

Titolo terzo. Applicazione dell'imposta

Art. 19 Interpretazione degli atti

1. Le imposte sono applicate secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

Art. 20 Atti che contengono piu' disposizioni

1. Se un atto contiene piu' disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse e' soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto.

2. Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che da' luogo alla imposizione piu' onerosa.

3. Non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni nonche' le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferiscono.

Art. 21 Enunciazione di atti non registrati

1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso e' dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 67.

2. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non da' luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono gia' cessati o cessano in virtu' dell'atto che contiene le enunciazioni.

3. Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso e' contenuta in uno degli atti dell'autorita' giudiziaria indicati nell'art. 35, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita.

Art. 22 Disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse eredita' e comunioni indivise

1. Se una disposizione ha per oggetto piu' beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l'aliquota piu' elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti prezzi distinti.

2. La disposizione del comma precedente non si applica per i crediti, nonche' per i beni mobili, e le rendite facenti parte di un'eredita' indivisa, o di una comunione, i quali sono soggetti, in occasione della cessione dell'eredita' o di quote di comunione, alle aliquote stabilite per ciascuno di essi.

3. Le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate.

4. Nelle cessioni di azienda comprensiva di beni immobili, ai fini della applicazione delle diverse aliquote le passivita' si imputano ai diversi beni in proporzione del loro rispettivo valore.

Art. 23 Presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze

1. Nei trasferimenti immobiliari le accessioni, i frutti pendenti e le pertinenze si presumono trasferiti all'acquirente dell'immobile, a meno che siano esclusi espressamente dalla vendita o si provi, con atto che abbia acquistato data certa mediante la registrazione, che appartengono ad un terzo o sono stati ceduti all'acquirente da un terzo.

2. Quando, entro tre anni, le pertinenze vengano comunque a risultare di proprieta' dell'acquirente dell'immobile al cui servizio erano destinate, si applica l'imposta con l'aliquota relativa al trasferimento dell'immobile, diminuita dell'ammontare dell'imposta eventualmente pagata per il trasferimento delle pertinenze stesse separatamente intervenuto fra le stesse parti.

Art. 24 Atti a titolo oneroso e gratuito

1. Un atto in parte gratuito e in parte oneroso e' soggetto all'imposta prevista dal presente decreto per la parte a titolo oneroso, salva l'applicazione dell'imposta sulle successioni o donazioni per la parte a titolo gratuito.

Art. 25 Presunzione di liberalita'

1. I trasferimenti immobiliari posti in essere fra parenti in linea retta si presumono donazioni, con esclusione della prova contraria, se la relativa imposta risulti inferiore a quella dovuta in caso di trasferimento a titolo gratuito.

2. Le parti contraenti devono dichiarare contestualmente se fra loro sussista un rapporto di parentela in linea retta. In mancanza di tale dichiarazione il trasferimento si considera a titolo gratuito; tuttavia la prova della inesistenza di un rapporto di parentela in linea retta puo' essere data entro un anno dalla stipulazione dell'atto ed autorizza il rimborso della maggiore imposta pagata.

3. La presunzione non opera per i conguagli pattuiti in sede di divisione e nelle vendite ai pubblici incanti.

Art. 26 Atti sottoposti a condizione sospensiva approvazione od omologazione

1. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento della imposta in misura fissa.

2. Quando la condizione si verifica, o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta, dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto, e quella pagata in sede di registrazione.

3. Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprieta' e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volonta' dell'acquirente o del creditore.

4. Gli atti soggetti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volonta' del venditore o dell'obbligato sono soggetti all'imposta fissa.

5. La disposizione del primo comma si applica per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione e per gli altri atti indicati nell'art. 14, la cui registrazione venga richiesta prima della scadenza del termine ivi stabilito.

6. Gli atti indicati nell'art. 14, quando intervenga la approvazione o l'omologazione, o quando l'atto diviene eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato dalla legge, sono soggetti all'imposta nella misura indicata nella tariffa.

7. Gli atti di cui al precedente comma quando siano presentati all'ufficio prima della scadenza del termine stabilito dall'art. 14 sono soggetti alla sola imposta fissa salvo, quando intervenga l'approvazione od omologazione e l'atto diviene eseguibile per il decorso dello intervallo di tempo fissato dalla legge, l'applicazione dell'imposta dovuta secondo le disposizioni vigenti in tale momento e previa deduzione dell'imposta fissa pagata in sede di registrazione dell'atto.

8. Gli aumenti di capitale attuati mediante emissione di nuove azioni a pagamento e le emissioni di obbligazioni e di altri titoli di credito in serie si considerano sottoposti alla condizione sospensiva della sottoscrizione e del collocamento.

Art. 27 Risoluzione del contratto

1. La risoluzione del contratto e' soggetta all'imposta in misura fissa se dipende da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso ovvero se e' posta in essere mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui e' stato concluso il contratto.

2. In ogni altro caso l'imposta e' dovuta in misura fissa se la risoluzione e' gratuita e in misura proporzionale quando e' pattuito un corrispettivo. Agli effetti della determinazione dell'imposta proporzionale il corrispettivo della risoluzione e gli effetti da questa derivanti si considerano disposizioni necessariamente connesse.

3. Il disposto del comma precedente si applica alle transazioni.

Art. 28 Ratifica, convalida o conferma

1. La ratifica, la convalida e la conferma sono soggette all'imposta in misura fissa, salvo il disposto dell'art. 21.

2. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma e' pattuito un corrispettivo a carico dell'acquirente, la imposta si applica con l'aliquota propria dell'atto ratificato, convalidato o confermato. Se il corrispettivo non e' pagato contestualmente e' dovuta, se maggiore, l'imposta stabilita per la relativa obbligazione.

3. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma e' pattuito un corrispettivo a carico dell'alienante e' dovuta l'imposta per l'assunzione dell'obbligazione o di quietanza a seconda che dall'atto la somma risulti promessa o pagata.

4. Il disposto del comma precedente si applica per la ratifica, convalida o conferma di atti non traslativi della proprieta'.

Art. 29 Cessione del contratto

1. La cessione del contratto e' soggetta all'imposta con l'aliquota propria del contratto ceduto.

2. Per la cessione verso corrispettivo di un contratto a titolo gratuito l'imposta si applica con l'aliquota stabilita per il corrispondente contratto a titolo oneroso.

Art. 30 Dichiarazione di nomina

1. La dichiarazione di nomina della persona per la quale un atto e' stato in tutto o in parte stipulato e' soggetta all'imposta in misura fissa a condizione che la relativa facolta' derivi dalla legge o da espressa riserva contenuta nell'atto cui la dichiarazione si riferisce e sia esercitata, mediante atto pubblico ovvero mediante scrittura privata autenticata o presentata per la registrazione, entro tre giorni dalla data dell'atto cui si riferisce. In ogni altro caso, nonche' quando la dichiarazione di nomina non e' conforme alla riserva o e' fatta a favore di un collicitante, e' dovuta l'imposta stabilita per l'atto cui si riferisce la dichiarazione.

Art. 31 Mandato irrevocabile e atto di surrogazione

1. Il mandato irrevocabile con dispensa dall'obbligo di rendiconto e' soggetto all'imposta stabilita per l'atto per il quale e' stato conferito.

2. L'atto da cui risulta la surrogazione nei diritti del creditore, a norma degli articoli 1201 e 1203 del codice civile, e' soggetto all'imposta stabilita per la cessione del diritto spettante al creditore surrogato.

Art. 32 Divisioni e assegnazioni

1. La divisione, con la quale ad un condividente siano assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, e' considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. Nelle comunioni ereditarie, la massa comune e' costituita dal valore, riferito alla data della divisione, dei beni esistenti alla data di apertura della successione, detratti gli oneri ereditari ancora gravanti sugli stessi; nelle assegnazioni di cui all'art. 4, lettera c), della parte prima della tariffa, la massa comune e' costituita dal patrimonio risultante dal bilancio o dal rendiconto; nelle altre comunioni, dai beni risultanti da precedente atto assoggettato o assoggettabile all'imposta propria dei trasferimenti.

2. I conguagli, ancorche' attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti, se superiori al 5 per cento del valore della quota di diritto, all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino all'ammontare del valore dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e per l'eventuale eccedenza con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari.

3. Nella valutazione della massa comune si considera altresi' conguaglio il valore dei beni assegnati a ciascun condividente determinato a norma degli articoli 49 e 50, che eccede del 5 per cento quello spettante di diritto sul valore della massa comune, determinato a norma degli stessi articoli.

4. Le comunioni derivanti da diverse successioni a causa di morte sono considerate come una sola comunione.

Art. 33 Contratti a prezzo indeterminato

1. Se il corrispettivo di un contratto deve essere determinato posteriormente alla sua stipulazione, l'imposta e' applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell'art. 18.

2. Se nel contratto e' prevista la possibilita' che il corrispettivo vari tra un minimo e un massimo, il valore da dichiarare a norma del precedente comma non puo' essere inferiore al minimo.

Art. 34 Contratti a tempo indeterminato e contratti con patto di proroga tacita o di recesso anticipato

1. Per i contratti a tempo indeterminato l'imposta e' applicata in base alla durata dichiarata dalla parte che ne richiede la registrazione. Se alla data indicata il rapporto non sia cessato deve essere presentata all'ufficio, a norma dell'art. 18, una nuova denuncia sulla base della quale l'imposta viene applicata in relazione alla maggiore durata del contratto.

2. Se la durata dell'atto e' fatta dipendere dalla vita di una persona si applicano le disposizioni dell'art. 43.

3. Per i contratti con patto di proroga tacita l'imposta e' applicata in relazione alla durata pattuita, salvo l'obbligo delle parti di denunciare a norma dell'art. 18 l'ulteriore periodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto e' divenuto vincolante per il nuovo periodo.

4. Per i contratti che attribuiscono ad una parte il diritto di recedere prima della scadenza ma dopo un determinato periodo di tempo, l'imposta e' applicata in relazione a tale periodo, salvo integrazione per la ulteriore durata.

Art. 34-bis

1. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta e' dovuta annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno o frazione di esso. L'imposta relativa alle annualita' successive alla prima, comprese le annualita' conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata, a norma dell'art. 16-bis, entro venti giorni dall'inizio dell'annualita'.

2. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani stipulati tra il 30 luglio 1978 e la data di entrata in vigore del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 693 l'obbligo del pagamento dell'imposta di registro si considera regolarmente adempiuto ancorche' l'imposta sia stata versata limitatamente ad una annualita'. Per il pagamento delle annualita' successive si applica la disposizione del precedente comma.

Art. 35 Sentenze e provvedimenti giudiziari

1. Gli atti dell'autorita' giudiziaria ordinaria che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi, i provvedimenti che rendono esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.

Art. 36 Irrilevanza della nullita' e dell'annullabilita' dell'atto

1. La nullita' o l'annullabilita' dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta.

2. L'imposta assolta a norma del comma precedente deve essere restituita, per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza emessa in contraddittorio anche con l'amministrazione finanziaria e passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma.