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Sez. 2, Sentenza n. 3371 del 06/05/1988 (Rv. 458747 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - PARTE NON INADEMPIENTE - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RITENZIONE DELLA CAPARRA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458747-01

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - PARTE NON INADEMPIENTE - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RITENZIONE DELLA CAPARRA - ESCLUSIONE.*

La parte non inadempiente, che ha ricevuto la caparra confirmatoria, ove chieda la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, non ha diritto a ritenere la caparra ricevuta, poiché in tale ipotesi il risarcimento del danno è regolato, secondo la previsione dell'ultimo comma dell'art. 1385, dalle norme generali e la caparra perde la propria funzione di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento ed anticipatamente e convenzionalmente determinato. (Conf 2339/79, mass n 398679).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)