Sez. 2, Sentenza n. 9407 del 17/07/2000 (Rv. 538493 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Parte non inadempiente - Domanda di risoluzione del contratto - Ritenzione della caparra - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA
La parte non inadempiente, che ha ricevuto la caparra confirmatoria, ove chieda la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, non ha diritto a ritenere la caparra ricevuta, poiché in tale ipotesi il risarcimento del danno è regolato, secondo le previsioni dell'ultimo comma dell'art. 1385 cod. civ., dalle norme generali e la caparra perde la funzione di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento, anticipatamente e convenzionalmente determinato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)