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Sez. 2, Sentenza n. 9407 del 17/07/2000 (Rv. 538493 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Parte non inadempiente - Domanda di risoluzione del contratto - Ritenzione della caparra - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538493-01

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA

La parte non inadempiente, che ha ricevuto la caparra confirmatoria, ove chieda la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, non ha diritto a ritenere la caparra ricevuta, poiché in tale ipotesi il risarcimento del danno è regolato, secondo le previsioni dell'ultimo comma dell'art. 1385 cod. civ., dalle norme generali e la caparra perde la funzione di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento, anticipatamente e convenzionalmente determinato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)