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Sez. L, Sentenza n. 3400 del 16/06/1979 (Rv. 399824 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - INDICAZIONE DEI FATTI RIPROVEVOLI ASCRITTI AL LAVORATORE - NECESSITA - FUNZIONE.*
Stato
decisa il 1979-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399824-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - INDICAZIONE DEI FATTI RIPROVEVOLI ASCRITTI AL LAVORATORE - NECESSITA - FUNZIONE.*

Il provvedimento di licenziamento, che costituisce il risultato della valutazione negativa espressa dal datore di lavoro sul comportamento del dipendente, deve necessariamente indicare i fatti riprovevoli che il primo ascrive al secondo e che reputa tanto gravi da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto, in quanto la esigenza di difesa del lavoratore, che sta alla base del principio della specificita della contestazione, impone all'imprenditore di consentire al predetto di scagionarsi in modo pieno e completo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)