Sez. 2, Sentenza n. 1974 del 21/03/1983 (Rv. 426825 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - RIASSUNZIONE, PER LA TRATTAZIONE NEL MERITO DELLA CAUSA, INNANZI AL GIUDICE SUPERIORE COMPETENTE - PRECISAZIONE DELLE DOMANDE DI MERITO DA PARTE DELL'ISTANTE NEL PROCEDIMENTO DI NUNCIAZIONE - MODALITÀ E FACOLTÀ.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - RIASSUNZIONE, PER LA TRATTAZIONE NEL MERITO DELLA CAUSA, INNANZI AL GIUDICE SUPERIORE COMPETENTE - PRECISAZIONE DELLE DOMANDE DI MERITO DA PARTE DELL'ISTANTE NEL PROCEDIMENTO DI NUNCIAZIONE - MODALITÀ E FACOLTÀ.*
Nel procedimento di denuncia di nuova opera o di danno temuto, la facoltà dell'istante, dopo il ricorso diretto al conseguimento di provvedimenti cautelari e provvisori, di precisare le proprie domande di merito, in Sede di comparizione davanti al pretore, anche oralmente e senza necessità di notificare un nuovo atto (salvo che si tratti di domanda nuova nei confronti dell'intimato rimasto contumace), resta soggetta, per il caso in cui la fase davanti al pretore si concluda con declaratoria di incompetenza, seguita da riassunzione davanti al giudice superiore, all'Onere di effettuare detta formulazione o specificazione nell'atto riassuntivo. Peraltro, qualora la riassunzione avvenga su iniziativa del convenuto nella fase cautelare, l'istante medesimo, che mantiene sostanzialmente la qualità di attore, non perde la suddetta facoltà, né decade dalle domande che abbia già precisato davanti al pretore, ma può provvedere a quella formulazione o specificazione con la prima difesa nel processo riassunto. (V 3129/80, mass n 406909; (V 163/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172, Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Proc. Civ. art. 689
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)