Sez. 2, Sentenza n. 3129 del 12/05/1980 (Rv. 406909 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - DOMANDA DI MERITO - PRECISAZIONE IN UN MOMENTO SUCCESSIVO ALLA FASE DI NUNCIAZIONE - AMMISSIBILITA - DOMANDA RICONVENZIONALE - TEMPESTIVITA - MOMENTO DI RIFERIMENTO.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - DOMANDA DI MERITO - PRECISAZIONE IN UN MOMENTO SUCCESSIVO ALLA FASE DI NUNCIAZIONE - AMMISSIBILITA - DOMANDA RICONVENZIONALE - TEMPESTIVITA - MOMENTO DI RIFERIMENTO.*
Nel procedimento di denuncia di nuova opera, la possibilita che il denunciante precisi la domanda (principale) di merito in un momento, e percio in un atto, successivo a quello nunciatorio comporta che la fase cautelare e quella di merito, pur distinte sul piano logico-giuridico, siano separate anche cronologicamente, con la conseguenza che ai fini della tempestivita della proposizione della riconvenzionale occorre far riferimento al tempo della successiva precisazione della domanda di merito. (V 3689/77, mass n 387338; (V 3965/74, mass n 372539; (V 1471/73, mass n 364216).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 690 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)