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Sez. 1, Sentenza n. 3733 del 27/03/1993 (Rv. 481594 - 01)

Opere pubbliche (appalto di) - Prezzo - Contabilità dei lavori, riserve | Pregiudizio o maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori - Riserva dell'appaltatore - Tempestività - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481594-01

Opere pubbliche (appalto di) - Prezzo - Contabilità dei lavori, riserve

In tema di appalto di opere pubbliche, la riserva dell'appaltatore per pregiudizi o maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori, legittimamente o illegittimamente disposta dall'Amministrazione, deve essere formulata quando emerga, secondo una valutazione riservata al giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi. Ove tale momento si verifichi all'atto della cessazione della sospensione, la riserva è tempestiva se inserita nel verbale di ripresa dei lavori, o, in mancanza di tale verbale, nel registro di contabilità, subito dopo la revoca dell'ordinanza di sospensione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)