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Sez. 1, Sentenza n. 10502 del 22/10/1998 (Rv. 519989 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE | Pregiudizio o maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori - Riserva dell'appaltatore - Tempestività - Condizioni - Forme.
Stato
decisa il 1998-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519989-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE

In tema di appalto di opere pubbliche, la riserva dell'appaltatore per pregiudizi o maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori, legittimamente o illegittimamente disposta dall'Amministrazione, deve essere formulata quando emerga, secondo una valutazione riservata al giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi. Ove tale momento si verifichi all'atto della cessazione della sospensione, la riserva è tempestiva se inserita nel verbale di ripresa dei lavori o, in mancanza di tale verbale, nel registro di contabilità, subito dopo la revoca dell'ordinanza di sospensione.

Riferimenti normativi: Legge 25/05/1895 num. 350 art. 54, Legge 25/05/1895 num. 350 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)