Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1826 del 24/01/2018 (Rv. 647880 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Controversia avente ad oggetto contratto di investimento mobiliare – Acquisto di azioni della banca svolgente funzioni di intermediario – Competenza delle sezioni ordinarie del tribunale – Sussistenza – Competenza della sezione specializzata in materia di impresa – Esclusione – Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Appartiene alla competenza del Tribunale ordinario, ed esula dalla competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa, perché non ha natura di controversia societaria, la lite relativa all'acquisto di azioni dello stesso intermediario finanziario, nella quale il compratore lamenti, ai sensi del d.lgs. n. 58 del 1998, il mancato rispetto delle norme legali che disciplinano i servizi di investimento, perché la competenza si determina in considerazione della domanda giudiziale, individuando la causa negoziale, come oggettivata nel negozio e prospettata nell'atto di citazione introduttivo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la competenza delle sezioni ordinarie del tribunale, in relazione a domanda diretta a conseguire la dichiarazione di nullità del contratto di acquisto di azioni per violazione delle norme che disciplinano i servizi di investimento, sebbene, in conseguenza di esso, l'attore fosse divenuto socio dell'intermediario finanziario).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2 lett. A, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2 lett. B, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23, Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)