Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8738 del 04/04/2017 (Rv. 643658 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - Controversie relative alle partecipazioni sociali o ai diritti ad esse inerenti - Riferimento ai “rapporti societari” - Rilevanza in relazione al “petitum” sostanziale ed alla “causa petendi” - Necessità - Fattispecie in tema di contratto di intermediazione nell’acquisto di azioni.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai “diritti inerenti” queste ultime, di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del “petitum” sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della “causa petendi”, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la competenza delle sezioni ordinarie del tribunale in relazione ad un’azione diretta ad ottenere la nullità di un contratto di intermediazione nell'acquisto di azioni a fine di investimento, la cui "causa petendi" andava, quindi, individuata nel contratto di investimento e non nel trasferimento delle partecipazioni sociali).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2 lett. A, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2 lett. B, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 2 com. 3, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 2 com. 1 lett. D CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)