Sez. 1, Sentenza n. 2428 del 07/08/1962 (Rv. 253619 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROVVEDIMENTI - TEMPORANEI - PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE DI FISSAZIONE DI UN ASSEGNO DI MANTENIMENTO A FAVORE DELLA MOGLIE - SENTENZA DI RIGETTO, NON ANCORA PASSATA IN GIUDICATO, DELL'ISTANZA DI SEPARAZIONE - EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO - PERSISTENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROVVEDIMENTI - TEMPORANEI - PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE DI FISSAZIONE DI UN ASSEGNO DI MANTENIMENTO A FAVORE DELLA MOGLIE - SENTENZA DI RIGETTO, NON ANCORA PASSATA IN GIUDICATO, DELL'ISTANZA DI SEPARAZIONE - EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO - PERSISTENZA.*
Nelle cause di separazione personale fra coniugi il provvedimento presidenziale di fissazione di un assegno di mantenimento a favore della moglie, emesso in via provvisoria ai sensi dell'art 708 cod proc civ, conserva la sua efficacia nel caso che il tribunale, con sentenza non ancora passata in giudicato, abbia respinto nel merito la istanza di separazione personale. Il provvedimento presidenziale di fissazione dell'assegno di mantenimento a favore della moglie ha per fine di assicurare a questa i mezzi di sostentamento, fino a quando non intervenga sentenza di separazione. Pertanto, il provvedimento, che ha carattere temporaneo, conserva la sua efficacia finche non intervenga una causa, diretta o indiretta, che ne impedisca l'applicazione (ad esempio, se sia adottato un nuovo provvedimento da parte del Presidente (art 189, disp att cod proc civ) ovvero se il giudice istruttore, nel corso del giudizio (art 708 cod proc civ) modifichi quantitativamente la misura dell'assegno fissato dal Presidente, ovvero se analoga modifica quantitativa venga apportata dalla sentenza che accoglie l'istanza di separazione personale). Peraltro, cio non avviene nel caso di sentenza di rigetto dell'istanza di separazione personale, ancora soggetta ad impugnazione, perche soltanto al momento in cui la sentenza acquista efficacia di giudicato i coniugi sono tenuti a riprendere la convivenza interrotta e solo, quindi, da tale momento l'assegno diviene privo di causa. La sentenza di rigetto, pronunciata dal tribunale ed impugnata, non puo obbligare i coniugi a riprendere la convivenza in attesa della pronuncia sulla impugnazione; percio, non puo non conservare efficacia l'ordinanza del Presidente, con cui si autorizzano i coniugi a vivere temporaneamente separati, e, in relazione a tale provvedimento, non puo non conservare efficacia l'altro provvedimento, strettamente collegato al primo, col quale viene stabilito un assegno alimentare a favore della moglie. (Conf 1214/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)