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Sez. 1, Sentenza n. 1607 del 28/04/1977 (Rv. 385313 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - PROVVISORI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - FUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO - CARATTERE CAUTELARE - CONSEGUENZE - MODIFICA PER IL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - EFFETTI OBBLIGATORI DEL PROVVEDIMENTO - INCIDENZA NEGATIVA DELLA SENTENZA DI SEPARAZIONE - ESCLUSIONE - MOGLIE SEPARATA PER SUA COLPA - PRONUNCIA NEGATIVA DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLE SOMME DEGLI ASSEGNI PROVVISORI - INSUSSISTENZA - RESPONSABILITA AGGRAVATA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385313-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - PROVVISORI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - FUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO - CARATTERE CAUTELARE - CONSEGUENZE - MODIFICA PER IL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - EFFETTI OBBLIGATORI DEL PROVVEDIMENTO - INCIDENZA NEGATIVA DELLA SENTENZA DI SEPARAZIONE - ESCLUSIONE - MOGLIE SEPARATA PER SUA COLPA - PRONUNCIA NEGATIVA DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLE SOMME DEGLI ASSEGNI PROVVISORI - INSUSSISTENZA - RESPONSABILITA AGGRAVATA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

Nel procedimento di separazione personale dei coniugi, il provvedimento presidenziale di fissazione di un assegno di mantenimento, emesso in via provvisoria ai sensi dell'art 708 terzo comma cod proc civ, ha carattere cautelare, e tende ad assicurare il necessario sostentamento del beneficiario, fino a che non intervenga una pronuncia definitiva. Dalle indicate natura e funzione di quel provvedimento, non modificate dall'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975 n 151), deriva che gli effetti obbligatori del medesimo non sono suscettibili di essere travolti, retroattivamente, dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Pertanto, la moglie, per colpa della quale sia stata pronunciata la separazione, e nei cui confronti sia stato negato l'assegno alimentare, per difetto dello stato di bisogno, non e obbligata a restituire al marito le somme dallo stesso ricevute, a titolo di assegno provvisorio di mantenimento in pendenza di giudizio, salva l'eventuale configurabilita di una responsabilita processuale aggravata della moglie stessa, ai sensi dell'art 96 secondo comma cod proc civ, ove abbia agito senza la normale prudenza nel chiedere ed ottenere il provvedimento cautelare in questione. (V 2428/62, mass n 253619; (V 1152/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 145 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)