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Sez. L, Sentenza n. 6239 del 01/07/1994 (Rv. 487258 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Sostitutiva delle festività | Diritto dei lavoratori turnisti al compenso per il lavoro domenicale - Attribuzione di vantaggi e benefici contrattuali di diversa natura dall'erogazione di un supplemento di paga - Liceità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487258-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Sostitutiva delle festività

Il diritto dei lavoratori turnisti ad essere compensati per la particolare penosità del lavoro svolto di domenica (ancorché con differimento del riposo settimanale in un giorno diverso) può essere soddisfatto, alla stregua della disciplina collettiva del rapporto, non solo mediante l'erogazione di un supplemento di paga specificamente riferito a tale prestazione, ma anche con l'attribuzione di vantaggi e benefici contrattuali di diversa natura (come quelli in termini retributivi o di un maggior numero di giorni di riposo), che valgano a differenziare il loro complessivo trattamento economico-normativo rispetto a quello dei lavoratori che usufruiscono del riposo domenicale, sempreché tale differenziato trattamento risulti - secondo un'indagine riservata al giudice del merito da compiersi in base a criteri di normalità causale e di ragionevolezza - in rapporto causale e sinallagmatico con la prestazione medesima. (Nella specie, è stata cassata per violazione di tali criteri interpretativi la decisione dei giudici di merito secondo cui tale trattamento differenziato non è configurabile per la previsione, nella contrattazione collettiva dei dipendenti dell'Alitalia, della indennità giornaliera di turno e dei compensi del lavoro domenicale notturno).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)