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Sez. L - , Sentenza n. 15879 del 26/06/2017 (Rv. 644689 - 01)

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Cassa previdenza commercialisti - Pensione di anzianità - Base di calcolo ai fini della media reddituale - Normativa applicabile - Individuazione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644689-01

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA

In tema di trattamento pensionistico degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, stante l'applicabilità dell'art. 59, comma 8, della l. n. 449 del 1997, in forza del richiamo contenuto nel successivo comma 20, non è configurabile alcun diritto alla pensione di anzianità anticipata anteriormente alla decorrenza fissata ai sensi di tale norma, sicché è con riferimento a tale data che va individuato il numero di anni da considerare ai fini del calcolo della media reddituale cui ancorare il trattamento pensionistico. (In applicazione di tale principio, la S.C., decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di riliquidazione, in base al regime previgente della media dei redditi prodotti negli ultimi quindici anni, di una pensione di anzianità maturata a far data dall'1 luglio 2005, in quanto, secondo quanto stabilito dalla tabella B del regolamento di disciplina della Cassa, per le pensioni decorrenti dall'1 gennaio 2005 la media andava computata sugli ultimi diciotto anni).

Riferimenti normativi: Legge 29/01/1986 num. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 8 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)