Sez. L, Sentenza n. 16532 del 06/08/2015 (Rv. 636787 - 01)
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Cassa nazionale dottori commercialisti - Iscritti - Pensione di anzianità - Decorrenza - Sistema delle cd. "finestre" - Applicabilità - Fondamento.
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA
In tema di trattamento pensionistico, l'art. 59, comma 8, della l. n. 449 del 1997 si applica, in forza del richiamo contenuto nel successivo comma 20, anche agli iscritti Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, trattandosi di ente privatizzato gestore di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, sicché pure in tal caso la decorrenza del trattamento anticipato di anzianità in base alla regola delle cd. "finestre" integra un elemento costitutivo del diritto pensionistico, che si perfeziona solo nel momento in cui matura la data di decorrenza fissata dalla legge, non essendo sufficiente, per l'insorgenza del diritto, che l'assicurato abbia, in epoca anteriore, maturato i requisiti di età e di contribuzione e presentato la relativa domanda.
Riferimenti normativi: Legge 30/06/1994 num. 509 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 8 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)