Sez. 1, Sentenza n. 16789 del 08/04/2008 Ud. (dep. 23/04/2008) Rv. 240120 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Prescrizioni accessorie indicate dall'art. 5, comma terzo, della legge n. 1423 del 1956 - Nozione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
In tema di misure di prevenzione, le prescrizioni accessorie al provvedimento impositivo della sorveglianza speciale, indicate al terzo comma dell'art. 5 L. n. 1423 del 1956 e soggette, in caso di inosservanza, alla sanzione di cui al successivo art. 9, sono costituite dal generico obbligo di "non dare ragione di sospetti" e dallo specifico divieto di "associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne".
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)