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Sez. 1, Sentenza n. 13886 del 22/09/1999 Ud. (dep. 03/12/1999) Rv. 215786 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Inosservanza del divieto di associarsi abitualmente a pregiudicati - Carattere di abitualità o ripetitività della frequentazione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215786-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

In tema di misure di prevenzione, le prescrizioni accessorie al provvedimento impositivo della sorveglianza speciale, indicate al terzo comma dell'articolo 5 della legge n. 1423 del 1956 e soggette, in caso di inosservanza, alla sanzione di cui al primo comma del successivo articolo 9, sono costituite dal generico obbligo di "non dare ragione di sospetti" e dallo specifico divieto di "associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne". Ne consegue che, pur al di fuori di relazioni con carattere di stabilità e di comportamenti connotati di abitualità, l'incontro con pregiudicati può integrare il reato purché assuma carattere di ripetitività tale da cagionare allarme nell'autorità di P.S., non essendo ragionevolmente assoggettabile a sanzione una condotta del tutto isolata e dipendente da normali e non programmate vicende della vita di relazione. (Nella specie la Corte ha ritenuto che fosse stata correttamente affermata la responsabilità dell'imputato in ragione della frequenza degli incontri i quali integrano la violazione solo nel loro insieme e per effetto della reiterazione, ma non isolatamente considerati).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 5 com. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)