Sez. 3, Sentenza n. 4872 del 12/02/1985 Ud. (dep. 17/05/1985) Rv. 169272 - 01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZA DAL LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE - ISCRIZIONE DEL LAVORATORE ALLA CAMERA DI COMMERCIO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE: CONTRAVVENZIONI DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZA DAL LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE - ISCRIZIONE DEL LAVORATORE ALLA CAMERA DI COMMERCIO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE: CONTRAVVENZIONI DI LAVORO.*
Fondamentale criterio differenziale del rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è quello della subordinazione del lavoratore al potere direttivo del beneficiario della prestazione lavorativa. Tuttavia, quando l'esistenza o meno di tale elemento non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, occorre far riferimento ad altri criteri-guida, quali: a) la precisa individuazione dell'oggetto della prestazione, costituito, nel contratto d'opera, dal risultato dell'attività organizzata dal prestatore (Opus), e, nel contratto di lavoro subordinato, dalle stesse energie lavorative (operae) esplicate secondo le direttive, la vigilanza e il controllo della altra parte: b) l'accertamento concreto dell'esistenza di un'organizzazione di impresa, anche in termini minimi, da parte del lavoratore, la quale caratterizza il lavoro autonomo: C) la valutazione della incidenza soggettiva del rischio, attinente all'Esercizio della attività, che grava in misura più evidente e completa sul lavoro autonomo, mentre ricade sul datore di lavoro nell'ipotesi di lavoro subordinato. Nè può rilevare il fatto che il lavoratore sia iscritto come ditta individuale ed artigiana alla camera di commercio o che presti la propria opera anche presso altri imprenditori, in quanto ciò che conta per la qualificazione del rapporto come autonomo o subordinato è l'effettiva natura ed il reale contenuto del rapporto medesimo. (fattispecie relativa a contravvenzioni inerenti all'assunzione e al rapporto di lavoro subordinato). (Conf mass n 147773; (Conf mass n 150288; (Conf mass n 087039).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)